Identificatore unico di formula UFI
Utilizzando l'identificatore unico di formula UFI, i centri antiveleni dello Spazio Economico Europeo e Tox Info Suisse (www.toxinfo.ch) in Svizzera possono identificare rapidamente e chiaramente determinati prodotti e gli ingredienti che essi contengono.
Il codice UFI è riportato sull'etichetta seguito da un codice alfanumerico di 16 cifre. Il codice è diviso in quattro sezioni da trattini.
Codice UFI nel registro dei prodotti chimici (RPC)
In caso di emergenza, per consentire a Tox Info Suisse di accedere in modo affidabile alla registrazione di un prodotto nel Registro svizzero dei prodotti chimici (Registro dei prodotti RPC), il produttore/importatore deve integrare la registrazione nel registro dei prodotti con il codice UFI riportato sull'etichetta.
UFI dell’UE a confronto con UFI della Svizzera
I codici UFI dei prodotti provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE) sono validi anche in Svizzera. Questi codici UFI (UE) devono solo essere inseriti alla voce pertinente del Registro svizzero dei prodotti chimici.
Per i prodotti immessi solo sul mercato in Svizzera e non nello SEE, è possibile generare un codice UFI svizzero sul sito web dell'Autorità di notifica per le sostanze chimiche e indicarlo sull'etichetta. I codici UFI generati devono anche essere inseriti alle voci pertinenti del registro dei prodotti.
Entro gennaio 2026: codice UFI sull'etichetta
Il codice UFI sarà introdotto gradualmente in Svizzera. Dopo il 1° gennaio 2026, sull’etichetta dei prodotti immessi sul mercato dai produttori/importatori, dovrà essere presente il codice UFI.
I prodotti senza codice UFI immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2026 potranno essere venduti dai rivenditori.
Quali prodotti devono avere un codice UFI?
L'UFI deve comparire sull'etichetta dei prodotti che presentano pericoli fisici (indicazioni di pericolo H-2xx) o per la salute (indicazioni di pericolo H-3xx).
I prodotti non classificati come pericolosi (nessuna indicazione di pericolo, eventualmente solo frasi EUH) o classificati solo come pericolosi per l'ambiente (indicazioni di pericolo H4xx) non devono riportare un codice UFI.
Le etichette delle sostanze non devono essere etichettate con un codice UFI.
I codici UFI non devono comparire solo sulle etichette di preparati/miscele come i detergenti, ma anche su quelle dei biocidi e dei concimi, e in futuro anche su quelle dei prodotti fitosanitari.
Ulteriori informazioni specializzate
www.organodinotifica.admin.ch -> (UFI)
www.organodinotifica.admin.ch -> (Obbligo di annuncio per i preparati)
www.organodinotifica.admin.ch -> (Registro dei prodotti chimici RPC)
Riferimenti legali
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, 813.11), art. 15a, art. 48
Ordinanza sui biocidi (OBioc, 813.12), art. 38a
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, 814.81), Art. 3a
Ordinanza sui concimi (OCon, 916.171), Art. 44 cfr. 4
