lingua ufficiale del luogo di consegna
La revisione della legislazione sulle sostanze chimiche, in vigore dalla primavera del 2022, ha introdotto il principio della lingua ufficiale del luogo di fornitura. L'obiettivo è garantire che l'utente possa leggere l'etichetta di pericolo nella lingua della regione interessata. L'etichettatura in due sole lingue ufficiali non è più sufficiente per la distribuzione in tutta la Svizzera. L'etichettatura dovrà quindi essere redatta:
- nella lingua ufficiale del luogo di consegna o
- in consultazione con i singoli utenti finali professionali, solo in una lingua ufficiale o in inglese
Il luogo di consegna è il luogo in cui l'acquirente riceve il prodotto. AD ESEMPIO
- la filiale di un rivenditore,
- il luogo di residenza di una persona che ordina in un online con la stessa lingua,
- la sede di un'impresa di pulizia che riceve un detergente da un fornitore
I rivenditori devono conoscere in quale regione della Svizzera vengono venduti i loro prodotti. Ad esempio, se i prodotti sono appena stati venduti ad un rivenditore del Canton Ticino, questi devono essere etichettati almeno/anche in italiano.
In un negozio online, la lingua o le lingue del sito web sono rilevanti. Se un prodotto viene offerto in un negozio web in tedesco e francese, questo prodotto può essere offerto agli acquirenti di queste regioni linguistiche.
Questo regolamento sarà introdotto gradualmente. A partire dal 1° gennaio 2026, i prodotti dovranno essere etichettati nella lingua del luogo di consegna (o, in accordo con i singoli utenti finali professionali, solo in una lingua ufficiale o in inglese).
Nota bene: questo nuovo obbligo spetta ai rivenditori finali e non ai responsabili dell’immissione sul mercato (produttore o dell'importatore).
Ad esempio, dal 1° gennaio 2026, i prodotti presenti sugli scaffali di un rivenditore del Canton Ticino dovranno essere etichettati almeno in italiano.
Oltre alle sostanze e alle miscele di sostanze (preparati), il regolamento riguarda anche l'etichettatura dei biocidi, dei prodotti fitosanitari e dei concimi. Sono interessati anche i requisiti speciali di etichettatura degli oli per lampade, dei i prodotti di pulizia, dei detersivi per tessuti e i dei prodotti contenenti diisocianato di metilendifenile (MDI).
Ulteriori informazioni specializzate:
www.anmeldestelle.admin.ch (Etichettatura) www.anmeldestelle.admin.ch (Facilitazione dell'etichettatura)
Scheda informativa A11 Caratterizzazione GHS
Scheda informativa D11 Etichettatura delle sostanze e dei preparati / miscele
Schede informative citate
Riferimenti legali
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, 813.11), Art. 10
Ordinanza sui biocidi (OBioc, 813.12), Art. 31a
Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, 916.161), Art. 55Ordinanza sui concimi (OCon, 916.171), Art. 31
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, 814.81), Art. 3a
